REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1923, n. 967, che stabilisce i gradi della milizia volontaria e le indennità relative

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31, con cui è stata istituita la milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri per le finanze, per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:


Art. 1

I gradi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono i seguenti:
a) Ufficiali:
capo manipolo corrispondente al grado di tenente nel R. esercito;
centurione corrispondente al grado di capitano nel R. esercito;
seniore corrispondente al grado di maggiore nel R. esercito;
console corrispondente al grado di colonnello nel R. esercito;
console generale corrispondente al grado di generale di brigata nel R. esercito;
luogotenente generale al grado di generale di divisione nel R. esercito;
comandante generale corrispondente al grado di generale di corpo d'armata nel R. esercito;
primo comandante generale corrispondente al grado di generale designato per il comano di armata in guerra;
b) Truppa:
camicia nera corrispondente al grado di soldato o di allievo carabiniere Reale;
capo squadra corrispondente al grado di sergente o di vice brigadiere dei Reali carabinieri.

Art. 2

Agli ufficiali della milizia nazionale che prestano servzio permanente presso il comando generale e i comandi di zona, di gruppo di legioni e di legione è corrisposta una indennità di carica nella misura annua di cui appresso:
Capi manipolo, L. 6000.
Centurioni, L. 8000.
Seniori, L. 10.000.
Consoli, L. 12.000.
Consoli generali, L. 14.000.
Luogotenenti generali, L. 16.000.
Comandanti generali, L. 18.000.
1° Comandante generale, L. 18.000.
Agli ufficiali medesimi è altresì corrisposta la indennità militare nella misura fissata dall'articolo 30 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, per i corrispondenti gradi del Regio esercito.
I predetti ufficiali non hanno diritto ad alcun altro assegno a titolo di indennità supplementare ai termini dell'art. 32 del succitato decreto n. 1427, nè ad alcuna indennità temporanea del caro-viveri.
Al personale civile ed agli ufficiali contabili che giusta la tabella B annessa alle "Norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale" approvata con R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 832, prestano servizio presso i predetti Comandi sono corrisposte le indennità di cui ai primi due comma del presente articolo in base alla seguente tabella di comparazione coi gradi della Milizia.
Capo sezione amministrativo equiparato al grado di console.
Ragioniere o ufficiale contabile equiparato al grado di centurione o di capo manipolo.
Archivista equiparato al grado di centurione.
Applicato equiparato al grado di capo manipolo.

Art. 3

Ai graduati ed ai militi di truppa che prestano servizio permanente in qualità di ciclisti o di scrivani presso i comandi di cui all'art. 2 è corrisposta la paga giornaliera nella misura di cui appresso:
Camicie nere L. 12 - Capi squadra L. 15.
I graduati ed i militi di truppa non hanno diritto ad alcun altro assegno a titolo d'indennità militare e di caro viveri.

Art. 4

Ai suddetti ufficiali, impiegati civili, graduati e militari di truppa, che sono provvisti a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, di stipendi, di pensione civile o militare (escluse quelle di guerra) o l'indennità di servizio ausiliario, è corrisposta soltanto la differenza tra l'ammontare delle indennità e delle paghe rispettivamente fissare dagli articoli 2 e 3 e l'importo delle predette competenze.
Per stabilire tale differenza, nel computare dette competenze non va tenuto calcolo nè delle indennità di caro viveri, nè di soprassoldi per medaglie al valore, nè infine degli assegno stabiliti per i decorati all'Ordine militare di Savoia, di cui gli ufficiali e gli impiegati civili della Milizia e i graduati e i militi di truppa, fossero eventualmente provvisti a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.
Gli ufficiali e gli impiegati civili suaccennati sono considerati comandati presso la Milizia nazionale, e come tali non dovranno essere sostituiti nei ruoli delle rispettive Amministrazioni.

Art. 5

Il personale civile di cui alla tabella B delle norme approvate con R.D.-legge 8 marzo 1923, n. 832, viene assunto con decreto Ministeriale.
L'attribuzione delle indennità e delle paghe di cui ai precedenti articoli 2,3 e 4 è pure fatta con decreto Ministeriale.

Art. 6

Agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa che non prestano servizio permanente presso i Comandi di cui all'art. 2 non compete alcuna annuale indennità o paga giornaliera.
A semplice rimborso delle spese di mantenimento sono ad essi corrisposte le seguenti diarie giornaliere eventuali per servizi collettivi:
1. Inerenti al mantenimento dell'ordine pubblico:
a) L. 20 agli ufficiali e L. 12 ai graduati e ai militi di truppa, che, comandati a prestar servizio nella residenza dei reparti cui sono addetti, per circostanze eccezionali dipendenti dal servizio, non possono recarsi in famiglia per i pasti giornalieri. La diaria è ridotta alla metà quando le circostanze del servizio consentono che sia consumato fuori di famiglia uno solo dei due pasti giornalieri;
b) L.24 agli ufficiali e L. 14 ai graduati ed ai militi, comandati a prestar servizio fuori dell'abituale residenza, qualora vi facciano ritorno nella stessa giornata;
c) L. 36 agli ufficiali e L. 18 ai graduati ed ai militi di truppa quando, per il servizio di cui alla lettera b), sono costretti a pernottare fuori di residenza.
2. In occasione di chiamate e concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale;
d) L. 18 agli ufficiali e L. 9 ai graduati ed ai militi, comandati a prestar servizio fuori della abituale residenza, qualora vi facciano ritorno nella stessa giornata;
e) L. 20 agli ufficiali e L. 10 ai graduati ed ai militi quando per il servizio di cui alla lettera d) sono costretti a pernattare fuori di residenza.
Non compete alcun compenso chilometrico pei viaggi sulle vie ordinarie. Le spese di trasporto sulle ferrovie sono a carico dell'Amministrazione della milizia.
Le diarie eventuali, di cui alle lettere b), c), d ed e) del presente articolo competono anche agli ufficiali, ai graduati ed ai militi, addetti al Comando generale ed ai Comandi di zona, di gruppo di legioni e di legione pei servizi collettivi fuori di residenza.
Nessuna indennità è dovuta per le eventuali riunioni e riviste di carattere locale per inaugurazioni di gagliardetti, monumenti e simili.

Art. 7

Pei viaggi dipendenti da servizi isolati competono:
1° agli ufficiali della Milizia le indennità spettanti ai pari grado del R. esercito, in base al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1928, n. 1311, ed al R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221;
2° ai graduati ed ai militi di truppa di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6.

Art. 8

QUando le circostanze lo consentono, al mantenimento dei graduati e militi di truppa, per i servizi collettivi di cui all'art. 6, potrà provvedersi, di concerto con le autorità del R. esercito, mediante la somministrazione della razione vitto già preparata od anche col prelevamento di generi in natura dai magazzini delle sussistenze. In tale caso la spesa pel vitto sarà a carico dell'Amministrazione della Milizia e le diarie dovute ai graduati ed ai militi in base al predetto art. 6 saranno così ridotte:
Lire 4 pei servizi di cui alla lettera a)
Lire 5 pei servizi di cui alla lettera b)
Lire 7 pei servizi di cui alla lettera c)
Lire 2,50 pei servizi di cui alla lettera d)
Lire 3 pei servizi di cui alla lettera e)


Art. 9

In attesa che le nomine degli ufficiali vengano compiute con decreto Reale, giusta quanto prescrive l'articolo 5 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31, potranno essere assunti in servizio ufficiali con nomina provvisoria.
Di tali nomine provvisorie verrà data notizia mediante inserzione nel "Foglio d'ordini", pubblicato a cura del Comando generale della milizia.
Anche detti ufficiali con nomina provvisoria godranno, dal giorno di assunzione in servizio presso il Comando generale ed i Comandi di zona, di gruppo di legioni e di legione, le indennità di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto. Al relativo pagamento verrà provveduto senza che occorra la preventiva emissione del decreto Ministeriale di cui al successivo art. 5.
Così pure potrà provvedersi al pagamento delle paghe ai graduati ed ai militi, dal giorno di assunzione in servizio presso i predetti Comandi, salvo procedere alla emissione del decreto di cui all'art. 5 non appena il Comando generale sarà in possesso di tutte le indicazioni occorrenti.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed avrà effetto dal 1° febbraio 1923.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE STEFANI - DIAZ -
THAON DI REVEL.
Visto, il guardasigilli: OVIGLIO