REGIO DECRETO LEGGE N. 2716 DEL 26 NOVEMBRE 1928.
Istituzione della Milizia della strada.



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31 con il quale venne istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto legge 4 agosto 1924, n. 1292 relativo alla costituzione della M.V.S.N.;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, sulla circolazione stradale;
Visto l'art. 34 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, che prevede la istituzione ed il funzionamento della Milizia della strada; Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gil affari dell'interno e per la guerra, di concerto coi Ministri per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1
E' istituita la Milizia della strada con il compito di curare, in concorso con gli altri funzionari ed agenti a ciò autorizzati, la disciplina della circolazione e il servizio di polizia stradale, nonchè di vigilare, per la rete delle strade statali, sulla conservazione delle segnalazioni esistenti, provvedendo altresì al servizio di informazioni concernenti la sicurezza della viabilità ed al soccorso automobilistico.

Art. 2
La Milizia della strada è una specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alla dipendenza disciplinare del Comando della Milizia stessa.
Amministrativamente essa dipende dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda autonoma stradale della strada, che ne stabilirà l'impiego tecnico e la ripartizione tra i vari Compartimenti dell'Azienda stessa.

Art. 3
La Milizia della strada fa parte delle forze armate dello Stato, ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la M.V.S.N. con il Regio decreto legge 4 agosto 1924, n. 1292, in quanto non siano in contrasto con quelle del presente decreto.
Nella sfera della loro competenza esercitano funzioni di pubblica sicurezza ed assumono qualità di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 4
All'atto della prima formazione le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della Milizia della strada saranno sottoposte all'esame di una Commissione, che sarà composta di un console della Milizia volontaria sicurezza nazionale, presidente, designato dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di due seniori della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di un funzionario dell'Azienda autonoma statale della strada, di grado non inferiore al 7°, membri.
In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente. Le nomine sono fatte con Regio decreto, su designazione del Capo del Governo, pel console comandante; e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per gli altri ufficiali.

Art. 5
Per le domande di ammissione a capo squadra e milite si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto legge 4 agosto 1924, n. 1292.
Tutte le nomine sono, però, di esclusiva competenza del Comando della Milizia della strada.

Art. 6
L'organico della Milizia della strada è quello risultante dalla tabella A allegata al presente decreto e vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, e dal Ministro per le finanze.

Art. 7
Agli ufficiali della Milizia della strada sono dovuti gli assegni e le competenze speciali, ordinari ed eventuali degli ufficiali della Milizia forestale, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione per questi stabilite.
Per i capi squadra e militi in servizio permanente, il trattamento è quello stabilito dalla tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, e dal Ministro per le finanze, oltre le indennità di caro viveri e di alloggio.

Art. 8
I capo cantonieri e cantonieri stradali dello Stato e delle Provincie, quando risultino idonei a termini degli articoli precedenti, a parità di condizione avreanno diritto di preferenza nella nomina rispettivamente a capi squadra e militi.

Art. 9
Tutte le spese comunque inerenti alla Milizia della strada sono a carico dell'Azienda autonoma statale della strada.

Art. 10
Le norme di servizio e di impiego della Milizia della strada , escluse quelle che possono avere, comunque, riflessi finanziari, saranno stabilite con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di concerto con quello per l'interno.

Art. 11
Le norme relative al normale reclutamento ed alle successive promozioni nella Milizia della strada, dopo la prima sua formazione nei modi prescritti dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, saranno stabilite con apposito regolamento approvato approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di concerto con quello per le finanze, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
I passaggi dei funzionari del Genio civile nel ruolo degli ufficiali della Milizia della strada, ai sensi dell'art. 35 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, non saranno più ammessi dopo la prima attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1928 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - MOSCONI - CIANO -
GIURIATI - ROCCO.
Visto, il Guardasigilli: ROCCO.


TABELLA A

SERVIZIO PERMANENTE:

Grado 6° Console - Comandante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
8° o 7° Seniore (o Primo Seniore comandante in seconda) . . . . . . . . . . 1
9° o 8° Centuriore o seniore (ufficiale di ammnistrazione) . . . . . . . . . . . 1
9° Centurioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
10° Capi manipolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Capi squadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Militi scelti (conducenti di auto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Militi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Militi di riserva in servizio temporaneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada:
GIURIATI

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI




TABELLA B

PAGHE (1).

Capo squadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15,40 al giorno
Milite scelto (conducente di auto) . . . . . . . . L. 9,35 id. (oltre al soprassoldo
Milite semplice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 9,35 id. giornaliero di L. 4,40)

Pernottazione (2):

Capo squadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 10,00
Militi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 8,00

Per i capi squadra e militi di riserva in servizio temporaneo (3):
Indennità giornaliera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10,50 (4).

______________

(1) Le paghe sono comprensive dell'aumento del decimo di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.
(2) L'indennità di pernottazione compete quando non sia possibile rientrare in residenza nella giornata.
(3) I capi squadra in servizio temporaneo non possono eccedere le vacanze di organico.
(4) L'indennità giornaliera è comprensiva di ogni altro assegno od indennità, salvo il rimborso di spese autorizzate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada:
GIURIATI

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI