REGIO DECRETO LEGGE N. 1303 DEL 14 GIUGNO 1925.
Funzionamento della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale.



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31 col quale venne istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 832, col quale sono stabilite le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate per la M.V.S.N.;
Visto il R. decreto legge 15 settembre 1923, n. 1997, relativo ai provvedimenti per le oepre di ampliamento e di sistemazione del porto di Genova;
Visto il R. decreto legge 20 gennaio 1924, n. 214, relativo alla costituzione di una centuria di M.V.S.N. per i servizi di polizia del porto di Napoli;
Visto il R. decreto legge 4 agosto 1924, n. 1292 relativo alla costituzione della M.V.S.N.;
Udito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per le finanze, per la giustizia, per la guerra e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1
La Milizia portuaria è una specialità della M.V.S.N. che svolge la propria attività nell'ambito di alcuni porti principali, per concorrere ai servizi di polizia e di sicurezza.

Art. 2
La M.P. fa parte delle forze armate dello Stato ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la M.V.S.N. con il Regio decreto legge 4 agosto 1924, n. 1292, in quanto non siano contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 3
La M.P. è alla dipendenza disciplinare del Comando generale della M.V.S.N., Ispettorato generale reparti speciali; le sue unità dipendono però per il loro speciale impiego dai commissariati di pubblica sicurezza dei rispettivi porti che se ne avvarranno secondo le direttive dell'autorità portuale locale, tenendo presente i criteri di massima di cui agli articoli 4 e 5. Il Comando della M.P. è affidato al comandante del gruppo legioni ferrovieri.

Art. 4
La M.P. sarà impiegata:
a) nel servizio generale di pubblica sicurezza dei porti, a terra e a mare;
b) in via subordinata nei servizi di vigilanza e guardia nel porto a richiesta di privati.

Art. 5
La M.P. non potrà mai essere distolta dai suddetti servizi senza apposita autorizzazione concessa volta per volta dalle competenti autorità portuali competenti.

Art. 6
Gli speciali servizi nell'interesse dei privati saranno disposti dal comandante l'unità di M.P. previ accordi col commissariato di pubblica sicurezza del porto in relazione al servizio generale e dopo avutane facoltà dalle autorità portuarie competenti.

Art. 7
La M.P. esercita nell'ambito dei rispettivi porti funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza.
Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza diretta al mantenimento dell'ordine la M.P. agisce alla diretta dipendenza e sotto la esclusiva responsabilità dei commissari di pubblica sicurezza dei porti, in concorso con l'arma dei Reali carabinieri.
I militi, dopo superato il periodo di esperimento, di cui al successivo art. 11, assumono qualità di agenti di polizia giudiziaria e portano come distintivo di tale qualifica, apposito alamaro nero sulla giubba e sul cappotto.

Art. 8
Il Presidente del Consiglio, d'accordo con i Ministri per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per l'interno, per l finanze, per la marina e per la guerra e col Comando generale della M.V.S.N. provvederà a sistemare l'ordinamento della M.P. in base ai compiti stabiliti dal presente decreto.
La M.P. resta costituita per ora dai seguenti reparti permanenti: 1 legione autonoma per il porto di Genova;
1 centuria autonoma per il porto di Napoli.
La forza di detti reparti speciali e la ripartizione dei gradi degli ufficiali, capi squadra e militi risulta da apposite tabelle organiche definite di concerto con il Ministero delle finanze.
Altri reparti potranno essere istituiti in altri porti per decreto della Presidenza del Consiglio su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'interno e per le finanze, sentito il Comando generale della M.V.S.N.

Art. 9
Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della M.P. saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovrà essere composta da un Ufficiale della M.V.S.N. di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando generale della M.V.S.N., dal comandante del gruppo delle legioni ferrovieri ed un generale o colonnello del personale delle Regie capitanerie di porto, designato dal Ministero per le comunicazioni, membri.

Art. 10
Per le domande di ammissione a militi della M.P., si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del Regio decreto legge 4 agosto 1924, n. 1292, sostituendo al comandante delle legioni quello del reparto autonomo di M.P.
Il giudizio del comandante del reparto autonomo di M.P. sarà sottoposto all'Ispettorato generale reparti speciali per la definitiva approvazione.
Le promozioni dei militi a capi squadra saranno fatte dal Comando generale della M.V.S.N. su proposta del predetto Ispettorato.

Art. 11
Il personale della M.P. presta servizio volontario e passa in servizio permanente dopo un periodo di esperimento di quattro mesi per gli ufficiali e di tre mesi per i militi.
A tutti gli appartenenti alla M.P., compreso il personale in esperimento, sarà corrisposta una indennità giornaliera, unicamente nei giorni di effettivo servizio nella misura seguente:

Militi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 3,50
Capi squadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4, --
Capi manipolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5, --
Centurioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 7, --
Seniori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 8,50
Consoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 10, -

Detta indennità in base a quanto sopra sarà sospesa per coloro che si trovino assenti dal reparto per motivi non dipendenti da necessità di servizio e cioè: licenze di qualsiasi genere, aspettativa per motivi di salute non dipendenti da cause di servizio, arresti, prigione o carcere in attesa di giudizio; sarà pure sospesa per i puniti di arresti di rigore e di prigione di rigore.
Essa sarà pure sospesa per coloro che vengono impiegati anche per frazioni di giornata, nei servizi di cui al paragrafo b) dell'art. 4 ai quali sarà invece corrisposta l'indennità stabilita dall'articolo seguente.

Art. 12
Al personale impiegato nei servizi di vigilanza o guardia nel porto, a richiesta di privasti, ai termini del paragrafo b) dell'art. 4, sarà dovuta, a carico dei richiedenti, una indennità nella misura e con le modalità che saranno determinate per ciascun posto, su proposta della locale autorità portuaria, con decreto del Ministero delle comunicazioni, sentito il Comando generale della M.V.S.N. In nessun caso, anche quando si tratti di prestazioni limitate a frazioni di giornata, la detta indennità potrà essere inferiore a quella stabilita dall'art. 11.

Art. 13
Per quanto riguarda gli assegni degli ufficiali, capi squadra e militi della M.P. varranno le disposizioni che saranno a suo tempo stabilite per la Milizia ordinaria.

Art. 14
Le indennità di trasferta degli appartenenti alla M.P. sono quelle stabilite per la Milizia ordinaria.

Art. 15
Tutte le spese per il funzionamento della M.P. sono a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio.

Art. 16
Il presente decreto entrerà in vigore sotto la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - FEDERZONI - CIANO -
DE STEFANI - GIURIATI - ROCCO.
Visto, il Guardasigilli: ROCCO.