REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 1955

Ordinamento delle Legioni libiche permanenti di M.V.S.N.



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA


Vista la legge organica per l'amministrazione della Libia, in data 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il Nostro decreto in data 1° maggio 1924, n. 1166, convertito nella legge n. 2301 in adta 24 dicembre 1925, e le successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto n. 228 in data 24 gennaio 1926 sull'avanzamento dei quadri delle Legioni libiche permanenti di M.V.S.N., convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2489;
Visto il Nostro decreto in data 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, e le successive modificazioni;
Riconosciuta la necessità di perfezionare l'ordinamento delle Legioni libiche permanenti di M.V.S.N. in base a dati di esperienza, per meglio conformarlo alle esigenze del servizio coloniale;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'ordinamento delle Legioni libiche permanenti di M.V.S.N., costituite col R. decreto in data 1° maggio 1924, n. 1166, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301, è quello risultante dal presente decreto.

Art. 2

Le due Legioni libiche permanenti di M.V.S.N., ordinate come unità di fanteria, sono alla dipendenza disciplinare, amministrativa e d'impiego del Governatore e del Comando truppe della rispettiva Colonia, come le unità dei Regi corpi di truppe coloniali.
La 1° Legione risiede in Tripolitania, ed ha la denominazione di "Prima legione libica permanente (Oea) di M.V.S.N."; la 2° Legione risiede in Cirenaica ed ha la denominazione di "Seconda legione libica permanente (Berenice) di M.V.S.N.".
La formazione organica di ciascuna Legione risulta dalle tabelle annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
E' nella facoltà del Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze, inteso il Comando generale della M.V.S.N., di modificare, con suoi decreti, da registrare dalla Corte dei conti, la formazione delle predette unità, nei loro particolari, senza aumentare la spesa.

Art. 3

Al personale delle Legioni libiche, nei riguardi disciplinari, penali e di servizio, si applicano le disposizioni del regolamento di disciplina, del Codice penale, nonchè le altre disposizioni regolamentari del Regio esercito.
I rapporti tra le Legioni libiche ed il Comando generale della M.V.S.N. si svolgono per il tramite gerarchico delle autorità coloniali da cui dipendono e del Ministero delle colonie, e viceversa.

Art. 4

La corrispondenza di unità tra i reparti delle Legioni libiche e i reparti dei Regi corpi di truppa coloniali è quella stabilita tra Milizia ed Esercito, di cui al n.45 delle norme approvate col decreto 8 marzo 1923, n. 832.

Art. 5

La gradazione gerarchica del personale delle Legioni libiche è la seguente, ed è equiparata alla corrispondente gradazione gerarchica del Regio esercito a fianco segnata:
Truppa:
Camicia Nera . . . . . equiparato a soldato
Camicia Nera Scelta. . . . . . . . . caporale
Vice caposquadra . . . . . . . . . . caporalmaggiore

Sottufficiali:
Caposquadra. . . . . . . . . . . . . sergente
Primo caposquadra. . . . . . . . . . serg. maggiore
Aiutante . . . . . . . . . . . . . . maresciallo
Aiutante capo. . . . . . . . . . . . maresciallo capo
Primo Aiutante . . . . . . . . . . . maresc. maggiore

Ufficiali:
Sottocapomanipolo. . . . . . . . . . sottotenente
Capomanipolo . . . . . . . . . . . . tenente
Centurione . . . . . . . . . . . . . capitano
Seniore. . . . . . . . . . . . . . . maggiore
Primo Console. . . . . . . . . . . . tenente colonnello
Console. . . . . . . . . . . . . . . colonnello

Art. 6

E' stabilito l'obbligo di reciproca subordinazione tra gli appartenenti alle Legioni libiche e gli appartenenti alle altre forze armate dello Stato, tanto in Colonia che nella Madre-patria.

Art. 7

Il reclutamento degli ufficiali è volontario e nazionale ed è fatto dal Console generale della M.V.S.N. tra gli iscritti alla M.V.S.N.
Essi sono tratti dagli ufficiali in A.R.Q. e da quelli dei ruoli di complemento del Regio esercito, e debbono rivestire nelle Legioni libiche il grado corrispondente a quello che rivestono nel Regio esercito.
Il reclutamento del personale sottufficiali e truppa è volontario e nazionale. E' fatto dal Console generale della M.V.S.N. tra gli iscritti alla M.V.S.N. che abbiano i requisiti stabiliti per gli aspiranti alla riammissione, ammissione od arruolamento nei Regi corpi di truppe conoliali della Libia.
Le modalità particolari per il richiamo in servizio ed assegnazione degli ufficiali alle Legioni libiche e per la riammissione, ammissione od arruolamento del personale sittufficiali e truppa, saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle colonie, il Ministero della guerra ed il Comando generale della M.V.S.N.

Art. 8

Gli ufficiali delle Legioni libiche sono considerati come richiamati dal congedo o dalla posizione di A.R.Q. col grado che rivestono nei rispettivi ruoli del Regio esercito.
I sottufficiali, i graduati di truppa e le camicie nere che già prestarono servizio nel Regio esercito o furono arruolati per fatto di leva, sono considerati come richiamati o chiamati in servizio nel Regio esercito col grado che in esso rivestono.
Il personale di cui al precedente comma, se proveniente da arma diversa da quella di fanteria, o se appartenente alla Regia marina o alla Regia aeronautica o alla Regia guardia di finanza, all'atto in cui è richiamato in servizio per l'assegnazione alle Legioni libiche, viene trasferito in modo definitivo, e ad ogni effetto, nei ruoli dell'arma di fanteria del Regio esercito.

Art. 9

Il servizio prestato nelle Legioni libiche è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel Regio esercito ed è oggetto di variazioni nei documenti matricolari degli interessati.
Tutti coloro che contraggono arruolamento nelle Legioni suddette assumono, se già non li avessero, obblighi di servizio militare nel Regio esercito. I giovani che si arruolano prima od all'atto della chiamata alle armi della loro classe, quando abbiano compiuto nelle Legioni un periodo di servizio almeno uguale agli obblighi di leva della rispettiva classe, non debbono rispondere alla chiamata della classe stessa.
Il personale di truppa collocato o ricollocato in congedo, dopo aver compiuto gli obblighi del servizio volontariamente assunti, gode della esenzione dalle prima due chiamate alle armi per istruzione indette in Patria, dalla data di congedamento.

Art. 10

L'ufficiale delle Legioni libiche, all'atto del conseguimento di una promozione nei ruoli del Regio esercito, può conseguire, giusta il R. decreto 24 gennaio 1926, n. 228, la promozione nelle Legioni stesse al grado superiore corrispondente al nuovo grado conseguito nel Regio esercito.
Tale avanzamento viene effettuato dal Comando generale della M.V.S.N., su proposta delle autorità gerarchiche coloniali, con modalità analoghe a quelle in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.
L'ufficiale che, per effetto di promozione, venisse a risultare esuberante all'organico della Legione cui appartiene sarà rimpatriato e ricollocato in congedo, oppure potrà transitare, se lo consente l'organizo, nell'altra Legione.

Art. 11

L'avanzamento ai gradi di sottufficiale e a quelli di truppa delle Legioni libiche si effettua con le stesse norme e modalità in vigore nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia per l'avanzamento ai corrispondenti gradi del Regio esercito.
L'avanzamento conseguito nei gradi di sottufficiale e di truppa delle Legioni libiche è considerato, a tutti gli effetti, come conseguito nei corrispondenti gradi del Regio esercito, nell'arma di fanteria, ed è oggetto di variazioni nei documenti matricolari degli interessati.
Il personale che, per effetto di promozione, venisse a risultare esuberante agli organici della Legione libica cui appartiene sarà rimpatriato, oppure potrà essere transitato nell'altra Legione libica se lo consentirà l'organico di questa.

Art. 12

Al personale delle Legioni libiche sono estese, in quanto applicabili ai militari dei Regi corpi di truppe coloniali, le disposizioni di cui al R. decreto 10 marzo 1923, n. 621, riguardanti le promozioni ed il passaggio di ruolo per merito di guerra, e quelle per il conferimento sul campo delle ricompense al valore militare.
Sono altresì ad esso applicabili, con le stesse norme, le disposizioni che durante determinati cicli di operazioni vigono pel personale dei Regi corpi di truppe coloniali impiegati in operazioni militari di grande polizia coloniale.

Art. 13

Le norme riguardanti l'uniforme degli appartenenti alle Legioni libiche saranno emanate, con apposito regolamento e istruzione, dal Ministero delle colonie previ accordi col Comando generale della Milizia, inteso il Ministero della guerra.

Art. 14

Le coorti delle Legioni libiche sono reparti amministrativamente autonomi. Esse rendono i conti all'Ufficio amministrazione del Comando truppe della rispettiva Colonia, dal quale dipendono direttamente nei riguardi amministrativi, con le stesse norme e modalità in vigore per le unità del Regio corpo truppe coloniali.
Presso l'Ufficio amministrazione predetta è distaccata dal Comando di ciascuna Legione la Sezione speciale amministrativa costituita col personale di cui alle tabelle organiche annesse al presente decreto, con l'incarico di coadiuvare il capo dell'Ufficio amministrazione in tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e matricolare, riguardanti i reparti della Legione.
Il personale del Comando di legione è amministrato dal Reparto deposito del Regio corpo.

Art. 15

Per ogni altro riguardo non considerato dal presente decreto, si applicano al personale delle Legioni libiche, in quanto applicabili, le norme e disposizioni che regolano l'ordinamento del corrispondente personale dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.
I premi di arruolamento ai militari di truppa, dovuti giusta l'art. 37 dell'ordinamento militare per la Libia, approvato col R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, continuano ad esser corrisposti per metà all'atto dell'incorporamento nel reparto della Legione libica di destinazione; l'altra metà all'atto del rimpatrio.

Disposizioni generali e transitorie


Art. 16

I graduati e le camicie nere appartenenti alle Legioni libiche, tali alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che rivestono nei ruoli del Regio esercito un grado di sottufficiale o di truppa, assumeranno dalla data suddetta il grado corrispondente a questo, giusta la gradazione gerarchica stabilita dall'art. 5 del presente decreto.
Gil attuali graduati, vice capisquadra e capisquadra, divenuti tali nelle suddette Legioni, mediante regolari promozioni, menterranno il gfrado raggiunto.
I capisquadra che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano raggiunto, computando anche il servizio prestato nelle Legioni libiche permanenti, i limiti di anzianità o di servizio stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, saranno senz'altro presi in esame per tale avanzamento, e, se giudicati idonei, promossi con decorrenza dalla data suddetta.

Art. 17

Agli effetti della eventuale continuazione della carriera militare nei reparti metropolitani del Regio esercito, per i sottufficiali delle Legioni libiche già tali o che divengano tali all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, è stabilito quanto appresso:
1° Non sono ammessi alla continuazione della carriera:
a) gli aiutanti di qualsiasi grado, nominati tali perchè già rivestiti del ruolo di maresciallo nel Regio esercito all'atto della loro riammissione nelle Legioni libiche;
b) i primi capisquadra ed i capisquadra nominati o confermati tali perchè già rivestiti nel Regio esercito del grado, rispettivamente, di sergente maggiore e di sergente, che all'atto della loro riammissione nelle Legioni libiche erano stati congedati da 4 anni, o più, dal Regio esercito.
2° Potranno essere ammessi alla continuazione della carriera:
c) i primi capisquadra ed i capisquadra nominati o confermati tali perchè già rivestiti nel Regio esercito del grado, rispettivamente, di sergente maggiore e di sergente, che all'atto della loro riammissione nelle Legioni libiche permanenti erano stati congedati dal Regio esercito da meno di 4 anni.
I sottufficiali di cui alle lettere a) e b), allorchè cesseranno di far parte delle Legioni libiche, saranno ricollocati in congedo.

Art. 18

Qualora, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 16 del presente decreto, risultassero esuberanze nei vari gradi di sottufficiale e di truppa in confronto alle tabelle organiche di ciascuna Legione libica, gli esuberanti potranno far passaggio da una Legione all'altra, compatibilmente con le rispettive vacanze d'organico. Nel caso ciò non fosse possibile, gli esuberanti verranno rimpatriati.
Il provvedimento di rimpatrio pei sottufficiali esuberanti sarà effettuato a cominciare da quelli di cui al n. 1 del precedente articolo.

Art. 19

Coloro che, per effetto dell'applicazione del presente decreto, verranno ad avere una diminuzione nel trattamento economico personale, conserveranno "ad personam" quello loro dovuto all'atto dell'emtrata in vigore del decreto stesso, sino al compimento della ferma o della rafferma in corso.

Art. 20

Il personale di cui al precedente articolo potrà optare per la continuazione del servizio, al termine della ferma o rafferma in corso nelle Legioni libiche, col trattamento inerente alla propria posizione matricolare e amministrativa, giusta il presente decreto, ovvero per il rimpatrio definitivo. La domanda relativa dovrà essere presentata un mese prima della data di scadenza della ferma o della rafferma.
A coloro che opteranno per la continuazione del servizio sarà consentito chiedere il passaggio dalla Legione di appartenenza all'altra; tale passaggio potrà essere concesso semprechè l'organico lo consenta.

Art. 21

Fino a quando non siano sttai eliminati i graduati forniti di assegno "ad personam" giusta il precedente art. 19, alla maggiore spesa per tali graduati mantenuti in servizio sino al termine della ferma o della rafferma per loro in corso, si dovrà provvedere con vacanze nei gradi delle categorie dei sottufficiali e dei caporali delle Legioni, che equivalgano alla maggiore spesa di cui sopra.
Restano ferme, nei riguardi del personale delle Legioni libiche permanenti, le disposizioni limitatrici del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 22

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale di ciascuna Colonia.
E' data facoltà al Ministro per le colonie di emanare norme per la sua esecuzione, di accordo coi Ministri per la guerra e per le finanze, inteso il Comando generale della M.V.S.N.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a San Rossore, addi' 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - DE BONO - GAZZERA
- MOSCONI.
Visto, il Guardasigilli: ROCCO.