Regolamento sull'uniforme
e istruzione sulla divisa
della M.V.S.N.
R.D. 3 Luglio 1931

AVVERTENZE.


La presente pubblicazione si compone di:
a) Una prima parte, Regolamento sull'uniforme, che enumera i vari tipi d'uniforme, descrive come sono composte e prescrive quando ed in quale maniera esse e gli oggetti singoli che le compongono debbono essere portati;
b) Una seconda parte, Istruzione sulla divisa, che descrive la foggia di ogni singolo oggetto. Le prescrizioni qui contenute devono intendersi rigorosamente tassative. La loro osservanza e la conseguente uniformita' nel vestire, costituiscono preciso dovere disciplinare. L'uniforme, che contraddistingue il cittadino che ha l'onore di appartenere alla M. V. S. N., deve formare l'orgoglio di chi ha il diritto di vestirla. Le CC. NN. devono percio' farla rispettare, devono dare ad essa tutte le cure necessarie perche' sia mantenuta decorosa, pulita ed anche elegante, senza però alterarne in modo alcuno la foggia.

Parte Prima
Regolamento sull'uniforme

CAPO I.
UNIFORME PER GLI UFFICIALI.
Varie specie di uniformi e loro uso.


Art. 1.

L'uniforme per gli Ufficiali si distingue in:
Grande uniforme.
Uniforme di marcia.
Uniforme ordinaria.
Uniforme estiva.

Art. 2.
GRANDE UNIFORME.
- La grande uniforme si porta nelle seguenti circostanze:
a) come uniforme della giornata, nelle solennita' militari e nazionali:
Genetliaco delle LL. MM. il Re e la Regina e di S. A. R. il Principe di Piemonte;
23 marzo: costituzione dei Fasci Italiani di Combattimento;
21 aprile: natale di Roma; Festa dello Statuto;
28 ottobre: annuale della Marcia su Roma;
4 novembre : anniversario della Vittoria;
1^ febbraio: annuale della costituzione della Milizia;
b) nelle parate, guardie e picchetti d'onore;
c) facendo parte di un Tribunale o di un Consiglio di disciplina, o comparendo dinanzi ad esso;
d) nelle funzioni funebri alle quali intervenga scorta d'onore, nel caso in cui gli Ufficiali vi partecipino, sia comandati, che di propria volonta';
e) prestando giuramento;
f) nelle presentazioni alle LL. MM. il Re e la Regina i RR. Principi;
g) nella presentazione, nelle visite di dovere e di congedo alle LL. EE. il Comandante generale ed il Capo di S. M. della Milizia, agli Ufficiali generali, e, nella sola presentazione, al Comandante e agli Ufficiali superiori della Legione;
h) nelle visite ad autorita' non appartenenti alla Milizia nei casi previsti dagli articoli 183 e seguenti del Regolamento di disciplina militare (1).
i) nei ricevimenti, balli e circostanze consimili dove intervengano in forma ufficiale persone della Reale Famiglia;
l) nelle solenni funzioni, rappresentanze, teatri, serate e balli dove le autorita' non militari intervengano in uniforme ed i civili in abito da societa' con decorazioni (2).

Art. 3.
Compongono la grande uniforme i seguenti oggetti (3):
a) copricapo:
sotto le armi: elmetto metallico;
non sotto le armi e fuori servizio: fetz;
b) giubba g. v. con controspalline da parata e decorazioni; pantalone corto con gambali o stivali.
Nelle ore pomeridiane dei giorni in cui e' prescritta la grande uniforme, e' sempre d'obbligo il pantalone lungo, meno che nei servizi armati;
e) camicia nera con colletto rovesciato e cravatta nera a nodo lungo;
d) cinturino di parata;
e) sciarpa;
f) guanti neri di pelle liscia o scamosciata (5).

Art. 4.
UNIFORME DI MARCIA. - L'uniforme di marca si porta (6):
a) facendo parte di truppe mobilitate;
b) nelle istruzioni ed esercitazioni tattiche di campagna;
c) nei servizi di ordine pubblico.

Art. 5.
Compongono l'uniforme di marcia i seguenti oggetti:
a) elmetto metallico (nei vari servizi di ordine pubblico o facendo parte di truppe mobilitate);
b) fetz, o copricapo della specialita', nelle esercitazioni;
c) giubba e pantalone corto di panno g. v.;
d) camicia nera con colletto rovesciato e cravatta nera a nodo lungo;
e) stivali, gambali o calzature di marcia;
f) cinturone con pistola; bandoliera per gli Ufficiali delle Milizie speciali.

Art. 6.
Facendo parte di truppe mobilitate e nei servizi di ordine pubblico fuori della sede, gli Ufficiali portano a tracolla la mantellina corta da truppa. La mantellina a tracolla si porta dalla spalla sinistra al fianco destro. Il rotolo deve avere esternamente il rovescio del panno, e riuscire abbastanza ampio da adattarsi comodamente alla persona e da non impedire il movimento del braccio; e' serrato da quattro correggiole di cuoio, delle quali una stringe i due capi e le altre il rotolo ad intervalli uguali.

Art. 7.
UNIFORME ORDINARIA. - L'uniforme ordinaria si veste in tutti gli altri casi. non contemplati dalle precedenti disposizioni.
Compongono l'uniforme ordinaria i seguenti oggetti:
a) fetz o copricapo della specialita';
b) camicia nera;
c) giubba g. v. con cinturino dello stesso panno (7);
d) pantalone corto, o lungo nelle sole ore pomeridiane;
e) guanti neri.

Art. 8.
UNIFORME ESTIVA. - L'uniforme estiva e' facoltativa nel periodo 1° giugno-15 settembre. Per gir. Ufficiali in servizio permanente, tanto effettivo che nei quadri, per gli Ufficiali delle Milizie speciali e per quelli del Reparto, Moschettieri. Si porta fuori servizio e nelle ore di Ufficio per gli Ufficiali addetti ai Comandi.

Art. 9.
Compongono l'uniforme estiva i seguenti oggetti:
a) fetz nero;
b) giubba bianca cori nastrini delle decorazioni;
c) pantalone bianco lungo;
d) camicia nera;
e) scarpette bianche con calze bianche;
f) guanti bianchi.

Art. 10.
Gli Ufficiali delle Milizie speciali con l'uniforme estiva, invece del copricapo della specialita', portano il fetz come tutti gli altri. Gli Ufficiali delle Milizie portuaria e stradale portano il berretto tipo aeronautica, di tela bianca. Gli Ufficiali dei battaglioni CC. NN.; dei Reparti speciali di frontiera e del Reparto Moschettieri, con l'uniforme estiva, non portano il pugnale. Con l'uniforme estiva di tela bianca, purche' fuori servizio, e' data facolta' agli Ufficiali di indossare la grande uniforme, che sara' composta dei seguenti oggetti:
a) fetz nero o berretto bianco tipo aeronautica per le Milizie portuaria e stradale;
b) giubba di tela bianca con decorazioni e con le controspalline prescritte per l'uniforme estiva ordinaria;
c) pantalone bianco lungo con scarpette e calze bianche;
d) camicia nera con colletto rovesciato e cravatta nera a nodo lungo;
e) sciarpa;
f) guanti bianchi.

Prescrizioni relative all'uso di taluni oggetti di divisa con le varie uniformi.


Art. 11.
BANDOLIERA. - Di cuoio naturale per i soli Ufficiali delle Milizie speciali, quando indossano l'uniforme di marcia.

Art. 12.
BRACCIALE INTERNAZIONALE. - Lo portano al braccio sinistro in guerra e nelle esercitazioni, gli Ufficiali addetti al servizio sanitario.

Art. 13.
CALZATURE. - Col pantalone corto g. v.: gambali su stivaletti allacciati, o stivaloni di cuoio nero, opaco o lucido. Col pantalone lungo g. v.: stivaletti intieri di cuoio lucido. Nelle istruzioni ed esercitazioni tattiche in montagna sono facoltative le sciarpe alpine di cuoio color naturale, con fasce o calzettoni di lana g. v. Agli Ufficiali mutilati per i quali la invalidita' lo richieda, e' permesso l'uso dello stivaletto allacciato anche coi pantaloni lunghi.

Art. 14.
OGGETTI SPECIALI PER MONTAGNA. - Costituiscono speciale dotazione dei componenti la Milizia di frontiera e sono elencati in particolare nelle disposizioni generali di cui al fascicolo di formazione e dislocazione dei Reparti speciali di Milizia confinaria. Inoltre, gli Ufficiali dei reparti motociclisti sono autorizzati ad indossare un giubbone di pelle nera nelle esercitazioni con autoveicoli. Gli Ufficiali destinati ad essere comunque trasportati su autoveicoli possono indossare, solo quando stanno su macchine, un pastrano di panno g. v. da truppa foderato, o no, di pelliccia.

Art. 15.
CINTURONE CON PISTOLA. - Si porta, soltanto con l'uniforme di marcia, sopra la giubba, con la bretella sotto la controspallina destra. La pistola e' portata avanti al fianco sinistro presso l'attaccatura della bretella del cinturone, unita a quest'ultima mediante l'apposito passante della fondina. Al cinturone possono essere appesi, oltre alla pistola, il binocolo, la boraccia e la borsa per carte.

Art. 16.
DECORAZIONI E NASTRINI DI DECORAZIONI. - Si portano nell'ordine appresso indicato, in una o piu' righe. Quelle che risultassero eccedenti alle righe complete si portano in una ultima riga a cominciare dalla destra. Fra le decorazioni o nastrini di una stessa riga intercede minimo intervallo. Le decorazioni ed i nastrini si applicano soltanto sulla giubba, nella parte sinistra del petto sopra il taschino. I nastrini stessi possono essere cuciti su strisce di panno nero. Se i nastrini non sono amovibili, applicando le decorazioni, essi debbono risultare interamente coperti da queste.

Art. 17.
L'ordine delle decorazioni (o nastrini), procedendo da destra a sinistra dei petto, e' quello appresso indicato:
1^ - Ordine Supremo della SS. Annunciata.
2^ - Decorazione dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
3^ - Decorazione dell'Ordine Militare di Savoia.
4^ - Decorazione dell'Ordine Civile di Savoia.
5^ - Medaglia d'oro e d'argento al valor militare.
6^ - Medaglia d'oro e d'argento al valor di marina.
7^ - Medaglia d'oro e d'argento al valor aeronautico.
8^ - Medaglia d'oro e d'argento al valor civile.
9^ - Medaglia commemorativa per l'Indipendenza e l'Unita' d'Italia.
10^ - Decorazione dell'Ordine della Corona d'Italia.
11^ - Medaglia di bronzo al valor militare.
12^ - Medaglia di bronzo al valor di marina.
13^ - Medaglia di bronzo al valor aeronautico.
14^ - Medaglia di bronzo al valor civile.
15^ - Medaglia a ricordo delle campagne d'Africa.
16^ - Croce per anzianita' di servizio.
17^ - Decorazione dell' Ordine al Merito del Lavoro.
18^ - Medaglia commemorativa delle campagne dell'estremo Oriente.
19^ - Medaglia d'onore di lunga navigazione.
20^ - Medaglia militare aeronautica di lunga navigazione.
21^ - Medaglia commemorativa della guerra Italo Turca 1911-12 e campagne di Libia.
22^ - Decorazione dell'Ordine Coloniale della Stella d'Italia.
23^ - Croce al merito di guerra.
24^ - Medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-18.
25^ - Croce di guerra al valor militare.
26^ - Medaglia al ricordo dell' Unita' d'Italia.
27^ - Medaglia di benemerenza per i volontari della guerra Italo-Austriaca 1915-18.
28^ - Medaglia commemorativa della Marcia su Roma.
La decorazione del Sovrano Ordine Militare di Malta ed il relativo nastrino sono portati sempre in aggiunta alle decorazioni nazionali, ed hanno in ogni caso la precedenza su tutte le altre decorazioni non nazionali. Le decorazioni estere ed i relativi nastrini si portano soltanto in occasione di funzioni, ricevimenti, ecc., in onore di personaggi appartenenti allo Stato estero del quale si posseggono le decorazioni.
La medaglia mauriziana e le commende si portano al collo, col nastro sotto il colletto rovesciato della camicia nera; chi ha piu' di una commenda porta soltanto quella che ha la precedenza nell'ordine sopraindicato. Le placche di grande ufficiale e di gran croce si portano al lato sinistro del petto, un po' piu' in basso delle decorazioni. La fascia di gran croce si porta a tracolla, da destra a sinistra, sotto la sciarpa. Chi ha più di una fascia, porta soltanto quella che ha la precedenza nell'ordine sopra indicato o quella che può essere consigliata da particolari ragioni di opportunita'.

Art. 18.
GIUBBA. - Si porta sempre completamente abbottonata. Dall'abbottonatura, dalle tasche e dalle falde della giubba non debbono sporgere oggetti di sorta.

Art. 19.
GUANTI. - In tutti i servizi, armati o no, debbono essere calzati ed abbottonati ; fuori servizio, calzati oppure portati in mano.

Art. 20.
IMPERMEABILE. - E' di color nero, di forma «Centocelle» e si porta completamente chiuso. E' facoltativo in tempo piovoso, con tutte le uniformi, tranne nei servizi sotto le armi.

Art. 21.
MANTELLINA. - E' obbligatoria per tutti gli Ufficiali la mantellina nera con borchie speciali in metallo dorato. Indossandola sotto le armi, con qualsiasi uniforme, si porta naturalmente distesa col fermaglio agganciato, in modo che risulti chiusa sul petto. In tutte le altre circostanze, si puo' portare la mantellina con uno dei lembi gettato sull'altra spalla. Pero' nel compiere l'atto del saluto, sia da fermo che in marcia, si dovra' rimettere la mantellina con i lembi naturalmente pendenti.

Art. 22.
PANTALONE G. V. - In servizio si porta sempre il pantalone corto. Fuori servizio e' facoltativo l'uso del pantalone lungo solo nelle ore pomeridiane. Il pantalone lungo e' obbligatorio nei ritrovi di societa', nei teatri e, in generale, in tutte le riunioni, pubbliche o private, dove per i non militari e' di convenienza l'abito nero. Ne e' vietato l'uso in qualsiasi circostanza di servizio.

Art. 23.
SCIARPA. - La sciarpa si porta:
a) sempre con la grande uniforme;
b) nei servizi di picchetto con l'uniforme ordinaria;
c) in accompagnamento di Ufficiali generali con l'uniforme di marcia, uniforme ordinaria e quella estiva.
Si indossa soltanto sulla giubba e si porta a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro. I Capi di stato maggiore, e gli Ufficiali a disposizione di Ufficiali generali, o facenti funzione, la portano in senso contrario, dalla spilla sinistra al fianco destro.

Art. 24.
SCUDISCIO. - E' permesso, in servizio, solo a cavallo. E' vietato, anche fuori servizio, l'uso di qualunque bastone, frustino, canna da passaggio, ecc.

Art. 25.
SEGNO DI LUTTO. - Il segno di lutto privato si può portare sulla giubba e sullo spencer, alla manica sinistra.

Art. 23.
SPENCER. - Facoltativo, fuori servizio, per tutti gli Ufficiali. Si porta completamente abbottonato e senza distintivi di sorta.

Art. 27.
SPERONI. - Li portano tutti gli Ufficiali generali superiori e gli Ufficiali d'ordinanza.

Prescrizioni relative all'uso dell'uniforme da parte delle varie categorie di Ufficiali della Milizia.


Art. 28.
Gli Ufficiali io servizio permanente effettivo della Milizia ordinaria che di quelle speciali, debbono vestire sempre l'uniforme. Possono vestire l'abito civile:
a) gli Ufficiali generali, nelle ore pomeridiane di qualsiasi giorno dell'anno, eccetto che si trovino a campi e manovre, oppure che, nelle ore predette, facciano o ricevano visite di dovere, ricevano Ufficiali riuniti per servizio, si presentino a truppe o visitino locali occupati da truppe, oppure prendano parte a cerimonie alle quali sono invitati in considerazione del grado o della carica che rivestono;
b) gli Ufficiali membri del Parlamento Nazionale, quando intervengono alle sedute;
c) gli Ufficiali medici, fuori servizio, ed anche in servizio qualora debbano recarsi in caserma, o dovunque, in seguito a chiamata urgente, per casi improvvisi od in genere per i servizi non previsti dall'orario, ne' prescritti in precedenza.
d) tutti gli Ufficiali che si trovano in licenza, in aspettativa, in disponibilità od in missione all'estero;
e) gli Ufficiali che ne abbiano speciale autorizzazione dal Comando Generale, con le modalità e le limitazioni che sono stabilite nella autorizzazione stessa;
f) tutti gli Ufficiali, di residenza nei maggiori centri, durante il carnevale, nei veglioni od in altre simili circostanze, secondo le disposizioni che vengono date, volta per volta, dal Comandante del Presidio Militare.
g) gli Ufficiali Direttori di banda, fuori servizio.

Art. 29.
Gli Ufficiali in servizio permanente nei quadri vestono l'uniforme soltanto in servizio, nelle istruzioni, esercitazioni, parate, ecc. Possono indossarla anche, fuori servizio per assistere a speciali funzioni di carattere ufficiale o privato, previo per-messo scritto rilasciato di volta in volta dal proprio Comandante di Legione (8).

Art. 30.
Gli Ufficiali della riserva indossano l'uniforme soltanto nei giorni di cerimonia, festivita', celebrazioni di carattere nazionale, e solo in seguito ad ordine generale impartito dal Comando Generale o in seguito all'autorizzazione individuale scritta, rilasciata dai Comando dal quale dipendono.


CAPO II.
UNIFORME PER I SOTTUFFICIALI.
Varie specie di uniformi e loro uso.


Art. 31.
L'uniforme per i sottufficiali (9) si distingue in:
Grande uniforme.
Uniforme ordinaria.
Uniforme di marcia.
Uniforme estiva.


Art. 32.
LA GRANDE UNIFORME. - Si porta nelle circostanze indicate dai comma, a), b), c), d) del n. 2. Compongono la grande uniforme i seguenti oggetti:
a) fetz da sottufficiale o copricapo della specialità: sotto le armi: elmetto metallico;
b) giubba di panno g. v. di sottufficiale con controspalline da grande uniforme e decorazioni ;
c) pantaloni corti di panno g. v. da sottufficiale;
d) gambali neri su stivaletti neri, allacciati o interi;
e) camicia nera. con. colletto rovesciato e cravatta nera a nodo lungo;
f) cinturone con bretella e pistola d'ordinanza: (bandoliera di cuoio naturale per le specialita');
g) guanti neri.

Art. 33.
L'UNIFORME ORDINARIA. - E' composta dei seguenti oggetti:
a) elmetto metallico, nei vari servizi di ordine pubblico o facendo parte di truppe mobilitate;
b) fetz o copricapo della specialità, nelle esercitazioni ed in tutti gli altri casi;
c) giubba di panno g. v. da sottufficiale con controspalline da uniforme ordinaria e nastrini delle decorazioni;
d) pantaloni corti di panno g. v. da sottufficiale;
e) camicia nera, o maglione nero, con colletto rovesciato e cravatta nera a nodo lungo;
f) gambali neri su stivaletti neri allacciati o interi;
g) cinturone con bretella e pistola d'ordinanza (bandoliera di cuoio naturale per le specialita') ;
h) guanti neri.

Art. 34.
L'UNIFORME DI MARCIA. E' uguale a quella ordinaria. Con l'uniforme di marcia sono consentite le calzature di marcia, di color naturale, con fasce gambiere o calzettoni g. v. Facendo parte di truppe mobilitate e nei servizi di ordine pubblico, anche i sottufficiali portano la mantellina da truppa a tracolla nel modo specificato al n. 6 per gli Ufficiali.

Art. 35.
UNIFORME ESTIVA, - Dal 1° giugno ai 15 settembre i .sottufficiali non indossano la giubba. La camicia nera in tal caso, viene portata con i fascetti al colletto, i distintivi di grado sui polsini, quelli di specialità sulla manica sinistra, al disopra del gomito, e i nastrini delle decorazioni al disopra del taschino sinistro. Con l'uniforme estiva è di prescrizione una cintura nera della stessa stoffa della camicia, avvolta intorno alla vita, sotto al cinturone. Con la grande uniforme e sotto le armi, viene sempre indossata la giubba.

Art. 36.
MANTELLINA (di panno g. v. da sottufficiale) (10). - Valgono per il suo uso le stesse disposizioni di cui al n. 21. Ai campi, alle manovre, in montagna, ecc. e in bicicletta è consentito l'uso della mantellina di panno g. v. da truppa.

Art. 37.
OGGETTI SPECIALI PER MONTAGNA. - Costituiscono speciale dotazione dei componenti la Milizia di frontiera e sono elencati in particolare nelle disposizioni generali di cui al fascicolo di formazione e dislocazione dei reparti speciali di Milizia confinaria. Inoltre, i sottufficiali che prestano eventuale servizio su automezzi, possono indossare il pastrano g. v. da truppa, anche foderato di pelliccia. I sottufficiali dei reparti motociclisti sono autorizzati ad indossare un giubbone di pelle nera nelle esercitazioni con autoveicoli. Per le specialità fornite di pastrano di colore e foggia speciali valgono le prescrizioni dei relativi regolamenti.

Art. 38.
IMPERMEABILE. - E' facoltativo; della stessa foggia e colore stabiliti per gli Ufficiali. Si porta, completamente chiuso, fuori servizio e solo con tempo piovoso.

Art. 39.
BANDOLIERA. - Di cuoio naturale per le Milizie speciali e conducenti di autoveicoli. Si porta a tracolla, sulla spalla sinistra sotto la controspallina, in modo che gli alloggiamenti delle cartuccie vengano a risultare sul petto. Indossando il pastrano si porta su questo.

Art. 40.
CINTURONE CON BRETELLA. - Si porta sopra la giubba, o sopra la fascia, nera, con la uniforme estiva; con la bretella sotto la controspallina destra.

Art. 41.
CONTROSPALLINE. - Sono movibili, si fissano verso il bavero della giubba mediante bottoncino metallico dorato. Con la grande uniforme, si applicano le speciali controspalline di panno nero. Con l'uniforme ordinaria e di marcia, quelle di panno g. v.

Art. 42.
DECORAZIONI E NASTRINI DI DECORAZIONI. - Valgono le stesse prescrizioni di cui ai numeri. 16 e 17.


CAPO III.
UNIFORME PER LA TRUPPA.
Varie specie di uniformi e loro uso.


Art. 43.
L'uniforme per le Camicie nere e per i graduati (11) si distingue in: Grande uniforme.
Uniforme ordinaria.
Uniforme dì marcia.
Uniforme estiva.


Art. 44.
GRANDE UNIFORME. - Si porta nelle circostanze , indicate dai comma a), b), c), d) del n. 2; nelle presentazioni al Comandante di Legione o ad Autorità della Milizia ad esso superiori. Compongono la grande uniforme, i seguenti oggetti:
a) elmetto metallico, sotto le armi, in servizio di ordine pubblico, o quando venga appositamente stabilito;
b) fetz, o copricapo della specialita' negli altri casi;
c) giubba di panno g. v. con fregi metallici alle controspalline e decorazioni;
d) pantaloni di panno g. v.;
e) camicia nera con colletto rovesciato e cravatta nera a nodo lungo;
f) scarpe nere con fasce gambiere nere. Le CC. NN. ciclisti, o montate su automezzi portano i gambali neri;
g) guanti neri.


Art. 45.
UNIFORME ORDINARIA. - E' composta dei seguenti oggetti:
a) elmetto metallico nei servizi armati;
b) fetz o copricapo della specialità in tutti gli altri casi;
c) giubba di panno g. v. con nastrini di decorazioni;
d) pantaloni di panno g. v.;
e) camicia nera con colletto rovesciato e cravatta nera a nodo lungo;
f) scarpe nere (come per la grande uniforme).

Art. 46.
UNIFORME DI MARCIA. - E' uguale a quella ordinaria. Con l'uniforme di marcia sono consentite le calzature di marcia, di color naturale, con fasce gambiere o calzettoni g. v. Nelle esercitazioni di campagna e nei servizi di ordine pubblico, la truppa porta la mantellina a tracolla.

Art. 47.
UNIFORME ESTIVA. - Come per i sottufficiali. Valgono le disposizioni di cui al n. 35.

Art. 48.
OGGETTI SPECIALI PER MONTAGNA. - Costituiscono speciale dotazione dei componenti la Milizia di frontiera e sono elencati in particolare nelle disposizioni generali di cui al fascicolo di formazione e dislocazione dei reparti speciali di Milizia confinaria.

Art. 49.
MANTELLINA CORTA. - Di panno g. v. per tutti (12). Si porta sempre agganciata con i lembi naturalmente pendenti.

Art. 50.
PASTRANO. - Per le CC. NN. conducenti o montate su automezzi. Per le specialita' fornite di pastrano di colore o foggia speciali valgono le prescrizioni dei relativi regolamenti.

Art. 51.
ARMAMENTO. - Tutte le CC. NN. debbono essere sempre armate di sciabola-baionetta o del pugnale, se fanno parte dei reparti di frontiera e dei Battaglioni CC. NN., questi ultimi soltanto in servizio.

Art. 52.
BANDOLIERA. - Valgono le stesse prescrizioni di cui al n. 39.

Art. 53.
BRACCIALE INTERNAZIONALE. - Lo portano al braccio sinistro, in guerra o nelle manovre ed esercitazioni, le CC. NN. incaricate del servizio sanitario.

Art. 54.
CINTURINO. - Quando il cinturino e' completo (giberne e spallacci) lo si porta sopra la giubba. S'indossa invece sotto la giubba, o sopra la camicia nera d'estate, a diporto, quando si porta la sola baionetta; sopra la giubba o sopra la camicia nera, quando si porta il pugnale.

Art. 55.
DECORAZIONI E NASTRINI DI DECORAZIONI. - Valgono le stesse prescrizioni di cui ai numeri 16 e 17.

Art. 56.
FASCE GAMBIERE. - Sono di panno nero. Non devono lasciare sporgere legacci od altro. E' consentito l'uso di fasce nere orlate.

Art. 57.
GIUBBA. - Valgono le stesse prescrizioni di cui al n. 18.

Art. 58.
SEGNO DI LUTTO. - Si porta sulla manica sinistra della giubba, al disopra della piegatura del gomito.



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Note
       1) Nel far visita alle LL. EE. i Prefetti ed ai funzionari civili, gli Ufficiali non indossano la grande uniforme, ma la vestono nel restituire la visita se i funzionar! suddetti la fecero in uniforme. Non si veste mai la grande uniforme nello scambio di visite con autorità portuarie aventi, grado di Applicato di Porto» A bordo, nel fare la visita (Marina Nazionale o Estera), si veste la f grande uniforme ; nel restituirla, si veste la divisa corrispondente a quella in cui la fecero gli Ufficiali di Marina (Nazionale o Estera).
       2) Nelle eccezionali circostanze che il presente regolamento non puo' prevedere l'eventuale uso della grande uniforme dovrà essere riservato alle solennita' nelle quali tale uniforme venga imposta da evidenti ragioni di convenienza e di opportunita'. In tali casi gli Ufficiali osserveranno le disposizioni che verranno emanate dai Comandanti di Presidio Militare. Nelle cerimonie relative a consegne di labari e di bandiere nazionali a corpi armati, ad inaugurazioni di lapidi o monumenti ai Caduti in guerra o per la Causa Nazionale dovrà sempre essere indossata la grande uniforme.
       3) Per gli Ufficiali del Reparto Moschettieri la grande uniforme e' uguale a quella degli altri Ufficiali ma la giubba ed i pantaloni sono di panno nero ed i guanti sono di foggia speciale alla Moschettiera. Con qualunque uniforme gli appartenenti al Reparto Moschettieri portano il pugnale infilato nel cinturino.
       4) Gli Ufficiali delle Milizie : ferroviaria, postelegrafica e forestale (pei quali e' di prescrizione il cappello alpino), gli Ufficiali delle Milizie portuaria e stradale (pei quali è di prescrizione il berretto tipo aeronautico) e quelli delle Legioni ordinarie che attestano alla frontiera (1a, 2a, 3a, 8a, 9a, 12a, 14a, 15a, 16a, 29a, 33a, 43a, 45a, 55a, 58a, 59a, 61a, 62a, 107a, pei quali prescritto il cappello alpino), con la grande uniforme portano il fetz. Per gli Ufficiali delle legioni libiche permanenti hanno vigore le disposizioni per essi contemplate nel " Regolamento sull' uniforme e Istruzione sulla divisa dei RR. Corpi di Truppe coloniali.
       5) Solo con la grande uniforme, quando vengono indossati i pantaloni lunghi e solo in ambienti chiusi, in occasione di ricevimenti, e' consentito l'uso dei guanti bianchi di pelle liscia o scamosciata.
       6) Gli Ufficiali del Reparto Moschettieri con l'uniforme di marcia portano la giubba ed i pantaloni g. v. anziché neri, mentre con l'uniforme ordinaria portano giubba e pantaloni neri.
       7) Anche per le specialita'.
       8) Le stesse norme hanno vigore per gli Ufficiali destinati all'inquadramento dei Reparti Giovanili. Per indossare l'uniforme fuori servizio, essi dovranno ottenere, di volta in volta, l'autorizzazione scritta, dal proprio Comandante di Legione Avanguardista o Balilla, se questi è Ufficiale della Milizia, in caso contrario dal Comandante della Legione di M. V. S. N. che li ha in forza agli effetti matricolari. I Seniori comandanti di Legione Avanguardista o Balilla, dovranno ottenere il suddetto permesso dal Comandante di Legione di M. V. S. N. competente.
       9) I sottufficiali e le Camicie nere dei Reparto Moschettieri portano la giubba e i pantaloni di panno nero con la grande uniforme e con la uniforme ordinaria, mentre con quella di marcia portano giubba e pantaloni di panno g. v. speciale. Portano i guanti neri alla Moschettieri e con qualunque uniforme il pugnale, infilato al cinturone nero con bretella. Per i sottufficiali delle Legioni Libiche hanno vigore le disposizioni contenute nel Regolamento sull'uniforme e Istruzione sulla divisa dei RR. Corpi di Truppe coloniali.
       10) Per i Moschettieri e' di panno nero.
       11) Vedi nota 9.
       12) Per i Moschettieri e' di panno nero.