REGIO DECRETO LEGGE 4 maggio 1924, n.760.
Composizione dei Tribunali militari nei giudizi a carico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'allegato A al R. decreto 8 marzo 1923, n. 831, che assoggetta alla giurisdizione militare, per determinati reati, i componenti il corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale:
Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 che porta modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903 che detta le norme di attuazione all'ordinamento giudiziario militare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:


Art. 1

Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 dell'allegato A al R. decreto-legge 8 marzo, n. 831, sono sotituite dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Per i giudizi a carico delle camicie nere, dei capi squadra e dei capi manipolo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, il giudice del Tribunale militare territoriale, avente grado di capitano del Regio esercito, è sostituito da un centurione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 3

Per i giudizi a carico degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di grado superiore a quello di capo manipolo, il Tribunale militare speciale si compone con le stesse norme stabilite per i giudizi a carico degli ufficiali del Regio esercito di grado corrispondente, salvo quanto in appresso è disposto.
Dall'estrazione a sorte dei giudici per il costituendo Tribunale militare speciale è escluso uno dei giudici di grado meno elevato fra quelli designatinella tabella di cui all'articolo 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 1903. Detto giudice è sostituito da un ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in conformità della tabella seguente, e giusta le disposizioni di cui al seguente articolo 4.

Giudice ufficiale del Regio esercito da sostituirsi Giudice ufficiale della M.V.S.N. che sostituisce il giudice del Regio esercito
Maggiore Seniore
Tenente colonnello o colonnello Console
Generale di brigata Console generale
Generale di divisione Luogotenente generale
Generale di Corpo d'armata Comandante generale


Art. 4

Il comandante generale, che deve far parte di un Tribunale militare speciale, è designato, di volta in volta, dal capo del Governo.
Le nomine degli altri giudici, effettivi e supplenti, sia per i Tribunali militari territoriali, sia per i costituendi Tribunali militari speciali, sono fatte dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. I giudici, così nominati, restano in carica un biennio, dalla data della loro designazione.

Art. 5

Non possono assumere le funzioni da giudice coloro i quali si trovano sottoposti a procedimento penale o disciplinare.
Le norme di cui agli articoli 306, 307, 308 del Codice penale per il Regio esercito, relative alla età, alla prestazione del giuramento, e alla incompatibilità dei giudici militari, valgono anche per i giudici della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 6

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI GIORGIO - OVIGLIO
Visto, il guardasigilli: OVIGLIO